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APOLIDIA

In virtú del diritto internazionale è apolide una persona che “nessun Stato considera come suo cittadino in applicazione della legislazione (art. 1, Convenzione del 1954 relativa allo Statuto degli apolidi). Se questa definizione ha il vantaggio di essere concisa e precisa ha peró lo svantaggio di essere molto limitata e un po’ legalista, nella misura in cui essa fa riferimento a un gruppo specifico di persone conosciute sotto il nome di apolidi de jure. Essa non comprende quelle (e sono numerose) che sono qualificate come apolidi di fatto, cioé che non possono provare la loro nazionalitá, o la cui cittadinanza è contestata da uno o piú Paesi.

Allo scopo di meglio adeguare il concetto di apolide alla realtá odierna e alle nuove dimensioni del fenomeno e garantire una protezione internazionale a quanti si trovano in situazione di apolidia, viene preferito oggi la nozione di apolidia nel suo senso piú largo per includere tutte le persone che non possiedono ció che è ormai convenuto di definire una “nazionalitá effettiva” e che di conseguenza non possono godere dei diritti legati alla cittadinanza.

L’apolidia, sia che si tratti de jure o de facto, ha diverse cause. Un individuo puó perdere la sua nazionalità e non riuscire ad acquisirne una nuova a seguito di un soggiorno prolungato all’estero o per il matrimonio con una persona di un’altra nazionalità dalla quale in seguito divorzia, problema che tocca molto piú le donne degli uomini. Benché ogni bambino abbia il diritto fondamentale a una nazionalità, quelli che sono nati da genitori apolidi o rifugiati – o al di fuori del matrimonio – possono vedersi rifiutare la cittadinanza.

Gli individui possono anche diventare apolidi a causa di pratiche amministrative difettose, dell’incapacità o del rifiuto di uno Stato di assicurare la registrazione delle nascite, o a causa dei conflitti tra il diritto di nazionalità dei diversi paesi, soprattutto quando l’uno aderisce al principio dello jus sanguinis (cittadinanza fondata sulla ascendenza) e l’altro si conforma al principio dello jus soli (cittadinanza basata sul luogo di nascita). Infine, una persona puó rinunciare volontariamente alla sua nazionalità e non averne ottenuto una nuova al momento in cui la sua rinunzia ha giá preso effetto. Questi ultimi anni è pure accaduto che dei richiedenti l’asilo sono diventati o sono rimasti apolidi allo scopo di aumentare le loro possibilità di essere ammessi in un paese economicamente piú prospero di quello di origine. La formazione di nuovi Stati, frutto della decolonizzazione o della disintegrazione di entitá federali (vedi l’ex Federazione della Repubbliche Sovietiche) puó provocare migliaia, addirittura milioni di persone apolidi o con una cittadinanza contestata.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi, 1997
Antonio Perotti

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