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ASILO (richiedenti l’asilo)

Il termine “richiedente l’asilo” fa riferimento a una persona che domanda lo statuto di rifugiato in un altro Stato, normalmente perché essa teme con ragione di essere perseguitata del suo paese di origine, o perché la sua vita e la sua libertà sono minacciate da un conflitto armato o dalla violenza. I paesi che ricevono il maggior numero di domande individuali si trovano essenzialmente nelle regioni ricche del mondo : Europa Occidentale e America del Nord. Ma molti Paesi dell’Europa centrale e orientale, del Sud-est asiatico, d’America latina, del Medio-Oriente e d’Africa stanno organizzando strutture e procedure che permettano loro di esaminare le domande delle persone che arrivano sul loro territorio a titolo individuale o in piccolo numero.

La categoria dei “richiedenti l’asilo” è un poco ambigua perché essa include delle persone che saranno alla fine riconosciute come rifugiati, altri la cui domanda verrà rifiutata e altri ancora che non otterranno ufficialmente la statuto di rifugiato ma riceveranno un permesso di residenza temporanea per motivi umanitari (protezione temporanea).

Fino a che la loro domanda non sia stata esaminata, tutti i richiedenti l’asilo devono essere riconosciuti come dei “rifugiati presunti”. Di conseguenza essi sono protetti dal principio del “non-respingimento”, che interdice a ogni Stato di rinviare una persona in un Paese dove essa rischierebbe di essere perseguitata. Ma i richiedenti l’asilo che hanno fatto l’oggetto di una procedura di rilascio dello statuto di rifugiato e la cui domanda è stata definitivamente respinta diventano sottomessi alla regolamentazione ordinaria in materia di immigrazione dello Stato interessato.

Tra il 1985 e il 1995, oltre cinque milioni di domande d’asilo sono state registrate nei Paesi industrializzati. Il “tasso di riconoscimento”, che esprime la proporzione dei richiedenti l’asilo che ottengono lo statuto di rifugiato, é stato in Europa, dal 1991 al 1995 circa l’11% dei dossier esaminati.

Nello stesso periodo un po’ piú dell’11% dei richiedenti l’asilo in Europa hanno ricevuto il permesso di rimanere per ragioni umanitarie. Circa 22% dei richiedenti l’asilo in Europa tra il 1991 e il 1995 hanno quindi ricevuto una forma di protezione giuridica.

Dopo gli inizi degli anni ’80, i paesi industrializzati hanno introdotto, individualmente e collettivamente, una serie di misure legate all’arrivo, all’ammissione e ai diritti delle persone che desiderano domandare lo statuto di rifugiato sul loro territorio.

Per tentare di limitare il loro numero fin dal luogo di partenza i governi dei paesi industrializzati hanno esteso l’obbligo del visto ai cittadini di numerosi paesi che generano o rischiano di generare un numero importante di richiedenti l’asilo o di migranti clandestini. Delle sanzioni o penalità sono state anche inflitte alle compagnie aeree e marittime responsabili dell’arrivo di passeggeri non muniti dei documenti necessari. Piú spesso i governi hanno creato procedure d’asilo accelerate, destinate a facilitare il rinvio rapido delle persone considerate come persone richiedenti lo statuto di rifugiato “con inganno” o “palesemente senza fondamento”. Gli Stati hanno immaginato anche la nozione di “paese di origine sicuro” per meglio reperire i richiedenti l’asilo di cui la domanda è palesemente senza fondamento. Questa nozione risulta peró piuttosto arbitraria perché suppone – senza alcuna verifica – che sia poco probabile che i cittadini di certi paesi dove la persecuzioni sono rare, possano motivare con fondamento la loro domanda di esilio.

L’introduzione di “accordi di riammissione” deve essere vista come una iniziativa mirante a diminuire le procedure di richiesta d’asilo. In virtú di questi accordi, i richiedenti l’asilo e altri migranti possono essere rinviati dal paese che essi avevano considerato come loro destinazione finale nel loro precedente paese di transito, spesso in cambio di una forma di aiuto finanziario. Tali accordi non prevedono generalmente un riesame di fondo della richiesta d’asilo.

Le pratiche restrittive d’asilo introdotte sempre di più da molti paesi industrializzati non hanno risolto il problema. Esse non hanno fatto che spostare i flussi di domande da un paese ad un altro e hanno trasformato un flusso relativamente visibile e quantificabile di richiedenti l’asilo in movimento sommerso di migranti clandestini che è ancora più difficile per gli Stati di cifrare e di controllare. Molti pensano che questi movimenti illeciti siano sempre piú organizzati da trafficanti professionisti. Recentemente si è fatta sempre più evidente l’esigenza di arrivare nell’Unione Europea ad una politica comune in materia d’asilo.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite, 1997

Antonio Perotti

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