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CITTADINANZA EUROPEA

All’inizio della seconda parte del trattato sull’Unione europea firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, l’articolo 8 afferma: “È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione ogni persona che ha la nazionalità di uno Stato membro.”

Con questo articolo è ormai stabilito un legame diretto tra i cittadini degli Stati membri e l’Unione europea. Questo legame instaura la cittadinanza europea, elevata ormai a rango di nozione costituzionale fondamentale. Il Parlamento europeo nel documento sulla “cittadinanza dell’Unione” del 1995 dichiara che “il potenziale di integrazione politica di questo legame diretto stabilito tra i cittadini e l’Unione può rafforzare l’integrazione dei cittadini all’Unione, contribuire in maniera essenziale all’instaurazione di un mondo pubblico politico europeo, partecipare allo sviluppo di una opinione pubblica europea e facilitare la presa di coscienza di un bene comune europeo”.

Se il cittadino dell’Unione esiste ora di fatto come entità giuridica, è necessario che se ne sviluppi il sentimento di appartenenza e d’identità all’Unione e la coscienza di un destino comune.

I punti decisivi concernenti questa cittadinanza sono tre: la cittadinanza dell’Unione è una cittadinanza non esclusiva; è una cittadinanza che apre alla mobilità; è una cittadinanza “ancora parzialmente” politica.

Una cittadinanza non esclusiva ma che allarga lo spazio del cittadino. Nel diritto europeo, la nazionalità di uno Stato membro è il fondamento della cittadinanza europea e non l’inverso; l’Unione europea, non essendo Stato, non può attribuire ai cittadini una nazionalità. Ogni Stato membro resta sovrano per definire le regole d’accesso alla sua propria nazionalità, secondo il diritto del suolo o il diritto del sangue. La cittadinanza europea non è esclusiva, ma aggiuntiva: una cittadinanza di sovrapposizione.

Una cittadinanza fatta per la mobilità. È una cittadinanza di mobilità, di circolazione, di soggiorno che non conosce frontiere nazionali se non per quanto concerne i cittadini di paesi terzi.

È una cittadinanza che è l’inizio e l’avvio di una partecipazione politica accresciuta: un cittadino dell’Unione residente in un altro paese dell’Unione diverso dal suo Stato nazionale ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali dello Stato membro dove risiede e ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel paese dove risiede. Alle stesse condizioni di un cittadino dello stesso Stato di residenza.

“Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di petizione davanti al Parlamento europeo” (articolo 138 D) e “ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore comunitario” (articolo 138 E).

Questa cittadinanza è stata rafforzata dal trattato di Amsterdam (1998) che ha rafforzato i diritti del cittadino con l’interdizione di ogni forma di discriminazione e la possibilità di ricorso davanti alla Corte di giustizia in caso di violazione della Convenzione europea dei diritti fondamentali del Consiglio d’Europa.

PARISOT, Françoise

Antonio Perotti

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