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MINORANZA (concetto giuridico)

Non esiste una nozione giuridica standard di minoranza, a livello di diritto internazionale, condivisa da tutti gli stati.

I due principali tentativi di arrivare a una definizione giuridica sono stati compiuti dall’ONU sul piano universale e dal Consiglio d’Europa sul piano regionale europeo. Nulla di specifico è stato invece apportato alla definizione di minoranza dalle organizzazioni regionali africane, arabe, asiatiche, oceaniche, latino-americane e caribeane.

Il testo del 18 gennaio 1950 adottato dalla risoluzione della sotto-commissione dei diritti dell’uomo dell’ONU applica la nozione di minoranza – in riferimento alle misure di protezione prese in materia – “solamente ai gruppi di popolazione non dominanti che hanno e desiderano conservare delle tradizioni o caratteristiche etniche, religiose o linguistiche stabili, differenziantesi nettamente da quelle del resto della popolazione ; queste minoranze devono comprendere gruppi abbastanza numerosi per presentare dette caratteristiche : e i membri di queste minoranze devono essere leali verso la Stato di cui sono cittadini”.

Una seconda formulazione, redatta da un incaricato speciale della stessa sotto-commissione dell’ONU (l’esperto italiano Francesco Capotorti), pubblicata nel 1979, aggiunge alla definizione del 1950 un criterio soggettivo, affermando che le minoranze devono manifestare anche in maniera implicita, un sentimento di solidarietà, al fini di preservare la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua”.

Dal 1990, la protezione delle minoranze è al centro delle preoccupazioni del Consiglio d’Europa. Allo scopo di arrivare a una definizione del concetto comune di minoranza condiviso sul piano europeo il Consiglio ha proposto un testo di convenzione-quadro per una convenzione europea per la protezione delle minoranze, adottato l’8 novembre 1994.

In questa proposta di convenzione oltre ai criteri citati viene affermato che l’appartenenza a una minoranza è una questione che dipende da una scelta personale : nessun svantaggio può risultare da una tale scelta.

Confrontando i testi degli organismi internazionali (ONU e Consiglio d’Europa) possiamo stabilire che la nozione di minoranza richiede la presenza contemporanea di quattro criteri : tre criteri obiettivi (l’esistenza all’interno di uno stato di gruppi di popolazione, che pur avendo la medesima cittadinanza, sono distinti dal resto della popolazione per la loro caratteristica etnica, religiosa o linguistica ; il carattere minoritario di questi gruppi ; la posizione non dominante occupata dai gruppi minoritari rispetto al resto della popolazione e un criterio soggettivo, la volontà, cioé, dei membri della minoranza di volere mantenere la loro specificità e identità.

Dalla nozione di minoranza, cosi giuridicamente definita, sono quindi esclusi gli stranieri, i lavoratori migranti e le loro famiglie, i rifugiati politici e gli apolidi (vedi : Immigrato, Rifugiato, Apolide), il cui statuto è retto da disposizioni specifiche del diritto internazionale e che beneficiano di diritti di protezione e di legislazione sociale in vigore nel Paese di residenza (vedi : Minoranze : concetto socio-politico).

Antonio Perotti

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