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MINORANZE (diritti delle)

Lo Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 non parla di Minoranze. Cosí come non ne parla la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948.

Solo il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea dell’ONU afferma che “nei paesi in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, le persone appartenenti a queste minoranze non possono essere private dal diritto di vivere, in comune con gli altri membri del loro gruppo, la propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua” (art. 27)

Con molte difficoltà si stanno facendo passi in avanti nella protezione giuridica delle minoranze. L’ostacolo maggiore proviene della posizione contraria ad accogliere nel diritto internazionale dei diritti collettivi oltre ai diritti individuali, già consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), e dalla Convenzione europea dei diritti e delle libertà dell’uomo (1950) e dei suoi Protocolli successivi. La Francia, ad esempio, rimane legata alla logica dell’uguaglianza dei diritti individuali, sia per la difficoltà di determinare il titolare dei diritti collettivi da accordare eventualmente alle minoranze etniche sia per il fatto dell’impossibilità di dare una personalità morale di diritto pubblico alle minoranze. La Francia non è totalmente chiusa a delle specificità a condizione che esse siano territoriali.

Due concetti ispirano la legislazione internazionale concernente i diritti delle minoranze : la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze. I due concetti sono distinti nel senso che quello dell’uguaglianza e della non discriminazione implica la garanzia formale dell’uniformità di trattamento di tutti gli individui ai quali si tratta di garantire il godimento degli stessi diritti e l’imposizione degli stessi doveri mentre la nozione di protezione delle minoranze implica misure speciali in favore dei membri di un gruppo minoritario.

Nel progetto di Convenzione europea per la protezione delle minoranze elaborato nel 1994 dal Consiglio d’Europa, nel capitolo II, i principali diritti e doveri delle minoranze vengono cosi precisati :

Le minoranze hanno il diritto di essere protette contro ogni attività suscettibile di minacciare la loro esistenza ;

Esse hanno diritto al rispetto, alla preservazione e allo sviluppo della loro identità etnica, religiosa o linguistica ;

Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di godere, senza distinzione alcuna e su un piede di uguaglianza, degli stessi diritti degli altri cittadini ;

L’adozione di misure speciali in favore delle minoranze o delle persone appartenenti a minoranze e destinate a promuovere una uguaglianza tra loro e il resto della popolazione o miranti a tenere conto delle loro condizioni specifiche non è considerata come un atto di discriminazione ;

Le persone appartenenti a minoranze religiose hanno il diritto di manifestare la loro religione e le loro convinzioni, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti.

Questi diritti non possono fare l’oggetto di altre restrizioni oltre quelle previste dalla legge, come misure necessarie, in una sociétà democratica, per garantire la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute e delle morale pubblica o alla protezione dei diritti e libertà degli altri.

E’ da rilevare, con interesse, come in questo progetto di convenzione del Consiglio d’Europa si faccia espressamente menzione di diritti individuali e di diritti collettivi, utilizzando entrambe le espressioni “le minoranze” o “le persone appartenenti alle minoranze” (espressione quest’ultima preferita dalla concezione francese).

Antonio Perotti

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