Una persona che domanda lo statuto di rifugiato in un altro Stato, normalmente perché essa teme con ragione di essere perseguitata del suo paese di origine, o perché la sua vita e la sua libertà sono minacciate da un conflitto armato o dalla violenza. I paesi che ricevono il maggior numero di domande individuali si trovano essenzialmente nelle regioni ricche del mondo: Europa Occidentale e America del Nord. Molti Paesi dell’Europa centrale e orientale, del Sud-est asiatico, d’America latina, del Medio-Oriente e d’Africa stanno organizzando strutture e procedure che permettano loro di esaminare le domande delle persone che arrivano sul loro territorio a titolo individuale o in piccolo numero.
La categoria dei “richiedenti asilo” include persone che saranno alla fine riconosciute come rifugiati, altre la cui domanda verrà rifiutata e altre ancora che non otterranno ufficialmente la statuto di rifugiato ma riceveranno un permesso di residenza temporanea per motivi umanitari (protezione temporanea).
Fino a che la loro domanda non sia stata esaminata, tutti i richiedenti l’asilo devono essere riconosciuti come “rifugiati presunti”. Di conseguenza essi sono protetti dal principio del “non-respingimento”, che vieta a ogni Stato di rinviare una persona in un Paese dove essa rischierebbe di essere perseguitata.
I richiedenti l’asilo la cui domanda è stata definitivamente respinta diventano sottomessi alla regolamentazione ordinaria in materia di immigrazione dello Stato interessato.
Tra il 1985 e il 1995, oltre cinque milioni di domande d’asilo sono state registrate nei Paesi industrializzati. Il tasso di riconoscimento, che esprime la proporzione dei richiedenti l’asilo che ottengono lo statuto di rifugiato, è stato in Europa, dal 1991 al 1995 circa l’11% dei dossier esaminati.
Nello stesso periodo un po’ più dell’11% dei richiedenti l’asilo in Europa hanno ricevuto il permesso di rimanere per ragioni umanitarie. Circa 22% dei richiedenti l’asilo in Europa tra il 1991 e il 1995 hanno quindi ricevuto una forma di protezione giuridica.