Il concetto di rifugiato ha un senso molto specifico in diritto internazionale. Come è stato stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, il termine rifugiato fa riferimento a una persona che “temendo con ragione di essere perseguitato a motivo della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche si trova al di fuori del paese di cui ha la nazionalità e che non può o, a motivo di questo timore, non vuole chiedere la protezione di questo paese (Convenzione delle nazioni Unite del 1951, Ginevra 1951, art. 1) Il numero dei rifugiati in questo senso giuridico stretto erano nel 1997 nel mondo oltre 13.2 milioni. Dopo l’adozione di questa convenzione, i giuristi hanno studiato questa definizione un po’ complessa in maniera molto dettagliata, concentrandosi soprattutto sul senso di espressioni quale “temendo con ragione”, “persecuzione”, “appartenenza a un certo gruppo sociale”.
Oggi si usa il concetto di rifugiato in un senso più largo per parlare di persone che hanno dovuto lasciare o hanno dovuto restare al di fuori del loro pese perché la loro vita e la loro libertà erano gravemente minacciate.
Questo uso largo della definizione del rifugiato è stato istituzionalizzato nella convenzione dell’Organizzazione dell’Unità africana del 1969 sui rifugiati che é stata instaurata per far fronte all’ampiezza crescente del problema africano dei rifugiati durante la decolonizzazione e il periodo della liberazione nazionale. Secondo questa Convenzione, il termine “rifugiato” “si applica ugualmente a ogni persona che, a causa di una aggressione, di una occupazione esterna, di una dominazione straniera o a causa di avvenimenti che turbano gravemente l’ordine pubblico in una parte o nella totalità del proprio paese d’origine o del Paese di cui essa ha la nazionalitá è obbligata ad abbandonare la sua residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo all’esterno del suo paese di origine o del paese di cui essa ha la nazionalità” (art. 1, Convenzione dell’OUA del 1969 concernente gli aspetti relativi ai problemi dei rifugiati in Africa). Gli strumenti giuridici regionali relativi al rifugiati in altre parti del mondo, in particolare in America Centrale e in America del Sud, hanno adottato un’ottica simile, insistendo meno sul timore di essere perseguitato ma di più sulle condizioni oggettive della violenza e del disordine che possono regnare nel paese di origine. Questa è pure la definizione che l’Alto Commissariato dei Rifugiati privilegia.
Antonio Perotti