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RIFUGIATO (protezione internazionale)

L’importanza che i governi accordano al sistema della protezione internazionale dei rifugiati è testimoniata del fatto che non meno di 134 Stati hanno a tutt’oggi (1997) ratificato la Convenzione del 1951 e del suo Protocollo del 1967. Mentre la Convenzione del 1951 era essenzialmente limitata ai rifugiati d’Europa, il Protocollo del 1967 ha esteso la portata della Convenzione ai rifugiati che si trovano in altre parti del mondo.

I rifugiati costituiscono un gruppo specifico in virtú del diritto internazionale retto da un insieme particolare di diritti e di doveri.

Per quanto riguarda i loro diritti, i rifugiati beneficiano del principio di “non allontanamento”, che proibisce agli Stati di rinviarli in qualunque maniera in un paese dove la loro sicurezza sarebbe minacciata. Inoltre i Paesi d’asilo hanno l’obbligo in virtú del diritto internazionale, di vegliare a che i rifugiati beneficino di tutto un insieme di diritti politici, sociali e economici, come pure della libertà di circolazione. Infine, come è dichiarato molto chiaramente del Preambolo della Convenzione del 1951, le persone che sono state costrette a lasciare la loro patria e di cercare rifugio altrove sono assicurate di avere “l’esercizio piú largo possibile” di tutti gli altri diritti fondamentali enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale ali diritti dell’uomo del 1948.

Se beneficiano di questi diritti, i rifugiati devono pure rispettare un certo numero di doveri, tra cui, in particolare, rispettare le leggi e le regolamentazioni dei paesi che hanno loro accordato l’asilo e conformarsi ad ogni misura mirante a mantenere l’ordine pubblico. In virtú della Convenzione del 1951 le persone colpevoli di crimini gravi possono vedersi rifiutato lo statuto di rifugiato.

Il principio del “rimpatrio liberamente consentito” afferma il diritto di tutti i rifugiati di rientrare nel loro paese e dispone che il rimpatrio deve risultare da una libera scelta e fondato sulla conoscenza della situazione. Ogni azione presa allo scopo di costringere i rifugiati a rientrare in un paese dove la loro vita o la loro libertá sarebbero minacciate è interdetta dal diritto internazionale vigente.

Dal concetto di “rifugiato” in senso giuridico va distinto la persona vittima di “trasferimento forzato” (vedi)

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 1997

Antonio Perotti

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