Nello spirito iniziale dell’islam la sharî’a (itinerario) designa sia la Legge divina rivelata sia la via religiosa che ne deriva. Nella terminologia contemporanea il termine sharî’a è utilizzato per designare l’insieme delle regole religiose.
214 versetti coranici su 6236 contengono leggi religiose. Non potendo da soli costituire una legislazione completa è stato necessario procedere alla codificazione dei principi giuridici dell’islam fissando le regole di interpretazione delle norme coraniche, facendo degli Hadîth la seconda fonte della legge religiosa, introducendo a fianco di Corano e Hadîth due fonti complementari, cioè il ricorso al consenso unanime (ijimâ’) della comunità dei sapienti dell’islam e la possibilità di fare appello al ragionamento analogico (qiyâs).
Il diritto religioso islamico è diviso in cinque sezioni:
- la definizione dogmatica delle credenze (‘aqîda);
- gli usi e costumi (akhlâq);
- le pratiche di culto (‘ibâdât)
- le regole sociali (mu’âmalât).